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"Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

1. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

2. ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali;

3. sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

4. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 22 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Con un successivo intervento la Regione ha precisato che il divieto NON SI APPLICA ALLE EDICOLE

Testo del decreto del 21 marzo 2020

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Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:38