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Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Le aree di protezione civile dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvederanno ad informare i Comuni e le Unioni di Comuni afferenti al territorio di rispettiva competenza, mediante la diffusione della presente.
Riguardo alla fase di attenzione, si rimanda a quanto disposto al capitolo 6 del Piano regionale (DGR n. 879 del 09/06/2025).
PER GLI ABBRUCIAMENTI CONTROLLATI:
si richiama il paragrafo 6.4 in particolare che “Nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno” (compresi i pioppeti), “nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni” l’art. 58, comma 5 del Regolamento Forestale richiede un avviso preventivo da fornire al Numero Verde Regionale 800 841 051, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” oppure utilizzando l’apposito applicativo web:
https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire
L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso e durante la fase di attenzione, le attività di abbruciamento sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Si ricorda inoltre che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile diffonde Bollettini di informazione alla popolazione, secondo la logica del “codice colore” per rappresentare sinteticamente gli scenari di rischio incendi boschivi e i relativi comportamenti da adottare. I Bollettini vengono diffusi anche via Twitter e Facebook
https://protezionecivile.regione.emilia- romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/bollettini-incendi-boschivi
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Ultimo aggiornamento: 09-04-2026, 17:34

