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Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ha aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese. In Emilia-Romagna le misure sono integrate dalle ordinanze del presidente della Giunta n. 73 del 28 aprile 2020, n. 74 del 30 aprile 2020 e n. 75 del 6 maggio 2020.

Informazioni dettagliate si possono trovare sul sito della Regione Emilia Romagna e nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si segnala inoltre che il Ministero dell'Interno ha predisposto il nuovo modello di auto dichiarazione, ma può 

Si segnalano le principali novità

SPOSTAMENTI

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorativesituazioni di necessità o motivi di salute.

Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in ambito regionale in forma individuale o insieme a persone conviventi.

È consentito, in forma individuale o insieme a persone conviventi, spostarsi in ambito regionale per incontrare "congiunti", purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per "congiunti" si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

MASCHERINE

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’ordinanza regionale del 30 aprile rende obbligatorio l’uso della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

ATTIVITA' ALL'APERTO, PARCHI E SPORT

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

Parchi e giardini

È consentita la riapertura di parchi e giardini. L'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attenzione: il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Sport individuale

È consentito svolgere individualmente o insieme a persone conviventi attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismocorsacaccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arcoequitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

È consentito per tali attività lo spostamento individuale o con le persone conviventi in ambito regionale.

L'accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.

minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

SECONDE CASE

In Emilia-Romagna è consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene.

Lo spostamento può avvenire in forma individuale o insieme a persone conviventi, è limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

È consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi.

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza tra persone di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose.

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In Emilia-Romagna è consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

ORTI

È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno della propria provincia di residenza.

MERCATI

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

In Emilia-Romagna sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento e la vigilanza degli accessi.

RISTORANTI, BAR, ASPORTO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

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Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:38