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Riguardo alla fase di attenzione, si rimanda a quanto disposto al capitolo 6 del Piano regionale (DGR n. 879 del 09/06/2025).
PER GLI ABBRUCIAMENTI CONTROLLATI
si richiama il paragrafo 6.4 in particolare che “Nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno” (compresi i pioppeti), “nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni” l’art. 58, comma 5 del Regolamento Forestale richiede un avviso preventivo da fornire al Numero Verde Regionale 800 841 051, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” oppure utilizzando l’apposito applicativo web:
https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire
L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso e durante la fase di attenzione, le attività di abbruciamento sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Si ricorda inoltre che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile diffonde Bollettini di informazione alla popolazione, secondo la logica del “codice colore” per rappresentare sinteticamente gli scenari di rischio incendi boschivi e i relativi comportamenti da adottare. I Bollettini vengono diffusi anche via Twitter e Facebook (https://www.facebook.com/ERprotezionecivile) e archiviati al seguente link:
https://protezionecivile.regione.emilia- romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/bollettini-incendi-boschivi
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Ultimo aggiornamento: 19-07-2025, 10:22